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Norma EN 1090-1: sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea sul suo campo di applicazione


Il Regolamento (UE) 305/2011 prevede che un prodotto da costruzione rientrante nel campo di applicazione di una norma armonizzata deve essere marcato CE per essere immesso sul mercato. Un fabbricante deve quindi individuare la corretta norma armonizzata con cui valutare le prestazioni del suo prodotto, eseguire il controllo di produzione in fabbrica e infine emettere la dichiarazione di prestazione (DoP). Se il prodotto non rientra nel campo di applicazione di nessuna norma armonizzata, il fabbricante deve valutare se esistono delle valutazioni tecniche europee (ETAG o EAD) in cui può rientrare il proprio prodotto.

La norma armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio — parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” si applica a numerose famiglie di prodotti anche molto diversi tra loro. Il suo campo di applicazione riguarda i “componenti di acciaio strutturale e di alluminio nonché i kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione”. Come risulta chiaro, è un campo di applicazione molto ampio, che esclude esplicitamente solo i “componenti per controsoffitti, rotaie o traverse per l'uso in sistemi ferroviari”. Per cercare di fare chiarezza, a inizio 2017 il Comitato Europeo di Normazione ha pubblicato il documento tecnico CEN/TR 17052 “Linee Guida sull'implementazione della EN 1090-1:2009+A1:2011”, in cui sono riportate alcune condizioni che i prodotti devono soddisfare per rientrare all’interno della EN 1090-1; inoltre il documento riporta un elenco non esaustivo di componenti strutturali che devono e non devono essere marcati CE secondo la succitata norma.

Nonostante queste linee guida abbiano sicuramente risolto molti dubbi, sono ancora molti i casi in cui i produttori e anche gli stessi enti di controllo non hanno la totale certezza che un prodotto rientri nel campo di applicazione della EN 1090-1. Un recente caso molto significativo è quello della società finlandese Anstar Oy che è stata obbligata dalla Agenzia per la sicurezza e i prodotti chimici finlandese a terminare la fornitura e la vendita dei prodotti marcati CE secondo EN 1090-1 rientranti nella famiglia delle Piastre di ancoraggio destinate ad essere fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici. In particolare i prodotti in questione sono i seguenti:

  • sistemi di sospensione impiegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici;

  • tirafondi, piastre di ancoraggio ed elementi di montaggio standard in acciaio, sistemi di controventature;

  • scarpe per pilastri e pareti;

  • cerniere per balconi.

Secondo la decisione dell’Agenzia per la sicurezza e i prodotti chimici, ai fini di marcare CE questi prodotti la Anstar Oy avrebbe dovuto fare riferimento per alcuni di essi alle valutazioni tecniche europee ETA-02/0006 e ETA-04/0056, mentre per altri alla norma armonizzata EN 845-1. L’Agenzia per la sicurezza e i prodotti chimici sostiene in ogni caso che i suddetti prodotti non sono citati nel mandato M120 “Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori” e non rientrano quindi nell'ambito di applicazione della norma EN 1090-1. La Anstar Oy, ritenendo invece che i prodotti da essa fabbricati siano previsti dalla norma EN 1090-1, ha presentato ricorso al tribunale amministrativo di Helsinki, sostenendo inoltre che i prodotti menzionati non rientrano né nella norma EN 845-1 né nelle valutazioni tecniche europee ETA-02/0006 e ETA-04/0056.

Il giudice incaricato dal tribunale amministrativo di Helsinki, ha deciso di sospendere il procedimento e di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione Europea, possibilità che i giudici nazionali degli Stati membri hanno sull'interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell'ambito di una causa pendente.

Analizzato il caso, la Corte di giustizia il 14 dicembre 2017 ha emesso la seguente sentenza: i prodotti da costruzione destinati a essere fissati nel cemento prima che indurisca (quali Piastre di ancoraggio utilizzate per fissare i pannelli della facciata e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici), rientrano

nel campo di applicazione della EN 1090-1 se hanno funzione strutturale, nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione della sua resistenza.

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