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La certificazione delle persone: requisito premiante secondo il nuovo CAM Edilizia

I Criteri ambientali minimi per interventi edilizi hanno recentemente beneficiato di un importante aggiornamento, riportato in un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2022.


Il testo è suddiviso in tre parti, e riporta i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori.


Alla base del nuovo CAM si ritrova il pensiero progettuale con “approccio bio-eco-sostenibile”, che considera la salubrità quale valore aggiunto della progettazione, che deve essere basata sull’insieme costituito da materiali a basso impatto ambientale (rinnovabili, durevoli, riutilizzabili, riciclabili) e conoscenze tecnologiche che sono attualmente a disposizione. L’efficacia del processo è l’integrazione di conoscenze che riguardano anche la bioclimatica, l’uso e la conservazione dei prodotti da costruzione e la loro corretta posa in opera nella fase realizzativa.


I benefici delle innovazioni nelle tecniche di progettazione e nei prodotti da costruzioni diventano tangibili solo quando la loro posa è eseguita a regola d’arte, ovvero nel rispetto delle prescrizioni del progettista a delle norme tecniche di riferimento.

Nel decreto CAM, particolare importanza è stata posta nella qualità degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del processo edilizio, definendo dei punteggi premianti per quelle organizzazioni che dispongano di personale certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.


Per le attività di esecuzione dei lavori, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale esclusivamente di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare. Non solamente una persona per ogni squadra di posa, ma il decreto riporta come requisito che tutte le persone che prenderanno parte alla posa dei prodotti da costruzione in cantiere rispettino il criterio.

L’ottenimento di questo punteggio premiante si ottiene esibendo documentazione che attesti la partecipazione del personale ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da un Organismo di Certificazione, o Ente titolato, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n.13 del 16 gennaio 2013, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.


Tale specializzazione è comprovata dal relativo certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione, secondo quanto previsto dalla legge n. 4 del 14 gennaio 2013, nominale e specifico per il materiale o l'elemento tecnologico che dovrà essere posato.


Certi.s è organismo di certificazione accreditato specializzato nel settore dell’edilizia, che opera da anni sia nell’ambito dei processi industriali che in quelli delle costruzioni civili, con particolare riguardo a tutto il settore delle finiture e dell’involucro edilizio.

Per essere certificati con Certi.s, il posatore deve presentare la propria domanda di certificazione, corredata da documentazione che attesti l’esperienza maturata nella specifica attività e la formazione che ha seguito. Certi.s, se valuta positivamente la documentazione, sottopone il posatore ad un esame che è normalmente composto di tre prove, di cui una teorica scritta, una orale ed una pratica, comprensiva di simulazioni di situazioni reali operative attinenti all'attività professionale.


Nel caso del certificato di conformità, gli organismi che li rilasciano pubblicano un registro su cui è possibile verificare in ogni momento lo stato di validità del singolo certificato. La certificazione non è infatti rilasciata una volta per sempre, come avviene per i titoli scolastici, ma è soggetta ad un mantenimento annuale e ad una scadenza. Qualora la certificazione non venga mantenuta, viene inizialmente sospesa, per poi essere revocata.


La certificazione può essere sospesa quando non sono gestiti correttamente i reclami oppure nel caso in cui l’organismo riceva una segnalazione documentata da parte di una parte terza (ad es. cliente del posatore, concorrente, datore di lavoro o un direttore lavori) relativa al mancato rispetto del codice etico o alla deontologia professionale. Causa di sospensione della certificazione può anche essere la mancanza di continuità nell’esercizio della specifica pratica professionale.

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