Nel mondo delle costruzioni, martedì 20 febbraio 2018 sarà ricordato come la data di pubblicazione del Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A 10 anni dalla pubblicazione delle NTC 2008 (Decreto 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”) tutte le figure che lavorano in questo settore hanno ora a disposizione un nuovo riferimento normativo. Come specificato nel Decreto 17 gennaio 2018, l’entrata in vigore delle NTC 2018 avverrà 30 giorni dopo la pubblicazione, ovvero il prossimo 22 marzo 2018. Gli operatori sono ora in attesa della pubblicazione della Circolare esplicativa contenete le istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche, similmente a quanto avvenuto con la Circolare 2 febbraio 2009 n° 617 per le NTC 2008.
Per quanto riguarda i contenuti, il Capitolo 11 “Materiali e prodotti per uso strutturale” è sicuramente quello che ha subito maggiori modifiche, che vanno nella direzione di uniformare i contenuti alla normativa europea. Le nuove NTC richiamano ora il Regolamento (UE) 305/2011 (noto come CPR) che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che prevede, tra l’altro, la definizione dei requisiti base delle opere di costruzione, l’obbligo di Marcatura CE dei prodotti da costruzione e la redazione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) da parte del fabbricante.
Le NTC 2018 hanno aggiornato i metodi di identificazione e qualificazione dei materiali, i quali per essere immessi sul mercato devono adesso possedere:
Marcatura CE, quando esiste una norma
europea armonizzata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLP, quando non esiste una norma europea armonizzata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC 2018.
Marcatura CE secondo una Valutazione Tecnica Europea (ETA) (ex Benestare Tecnico Europeo) se esistente o Certificato di Valutazione Tecnica (ex Certificato Idoneità Tecnica) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del CSLP.
Nel settore acciaio, tra le altre novità vale la pena ricordare che per gli elementi strutturali realizzati in serie nelle officine di produzione di carpenteria metallica e di produzione di elementi strutturali è ora presente un esplicito richiamo alla norma armonizzata EN 1090-1 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio” per la valutazione di conformità dei componenti e alla norma 1090-2 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio” per la loro produzione.
È inoltre introdotto l’obbligo che tutte le forniture di acciaio siano accompagnate dal certificato di controllo interno tipo 3.1 (preparato in conformità alla norma EN 10204) dello specifico lotto di materiale fornito.
Cambia infine la frequenza dei controlli di accettazione in cantiere per l’acciaio per strutture metalliche:
Elementi di carpenteria metallica: 3 prove ogni 90 tonnellate;
Lamiere grecate e profili formati a freddo: 3 prove ogni 15 tonnellate;
Bulloni e chiodi: 3 campioni ogni 1500 pezzi impiegati;
Giunzioni meccaniche: 3 campioni ogni 100 pezzi impiegati.
Comments